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Esposizione all'amianto

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 introduce modifiche significative al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Autore: Arch. Prof. Luciano Leoni


           

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 introduce modifiche significative al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro e altre disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.


Principali Novità

  1. Valore Limite di Esposizione: il valore limite di esposizione all'amianto è fissato a 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore).
  2. Formazione e Informazione: i lavoratori devono ricevere una formazione specifica e adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro.
  3. Sorveglianza Sanitaria: la sorveglianza sanitaria è rafforzata, con visite mediche periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro.
  4. Registro Esposizione: i datori di lavoro devono iscrivere i lavoratori esposti all'amianto nel registro e inviare copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.
  5. Patologie da Amianto: sono introdotte nuove disposizioni per le patologie correlate all'amianto, con diagnosi medica e obblighi informativi e gestionali collegati.
  6. Patente a Crediti: è introdotto un sistema di patente a crediti per i datori di lavoro che investono nella sicurezza e nella prevenzione degli infortuni.
  7. Mancati Infortuni: le imprese con più di 15 dipendenti devono tracciare e analizzare i "mancati infortuni" (near-misses) per migliorare la sicurezza sul lavoro.
  8. Sanzioni: le sanzioni per le violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute sul lavoro sono state aumentate.

Questo decreto rappresenta un importante passo avanti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori italiani.

È un richiamo a tutti noi a prendere coscienza dell'importanza di lavorare in sicurezza, di proteggere la nostra salute e quella dei nostri colleghi, di creare un ambiente di lavoro che sia un luogo di crescita e di sviluppo, non di sofferenza e di morte.

Arch. prof. Luciano Leoni

 

Note della redazione:

Applicazione nell’ambiente militare.

Anche se non citato esplicitamente, il decreto si applica integralmente alla Pubblica Amministrazione, quindi anche a:

  • Forze Armate
  • Arsenali militari
  • Aeronautica, Marina, Esercito
  • Strutture logistiche e infrastrutturali

Impatti concreti

1. Caserme e infrastrutture

Molte strutture militari (anni ‘50–‘90) possono contenere amianto:

  • coperture
  • tubazioni
  • isolamenti

Ora:

  • obbligo di mappatura preventiva
  • priorità alla bonifica

2. Mezzi e sistemi militari

Possibile presenza di amianto in:

  • navi militari (coibentazioni)
  • velivoli datati
  • mezzi corazzati

Il decreto:

  • impone valutazione del rischio anche in attività tecniche e manutentive

3. Attività operative e addestrative

Il nuovo concetto di esposizione:

  • include esposizioni indirette e non continuative

rilevante per:

  • esercitazioni
  • interventi in strutture dismesse
  • operazioni in teatri con infrastrutture degradate

4. Obblighi per l’Amministrazione militare

Il “datore di lavoro” (Comando/Amministrazione) deve:

  • aggiornare DVR (Documento Valutazione Rischi)
  • garantire DPI adeguati
  • attivare sorveglianza sanitaria
  • mantenere registri degli esposti

5. Responsabilità e contenzioso

Il rafforzamento delle tutele:

  • aumenta il livello di responsabilità datoriale
  • ha impatto su:
    • cause per esposizione ad amianto
    • riconoscimento di malattie professionali (es. mesotelioma)

In sintesi (chiave operativa)

Il decreto introduce un cambio di paradigma:

Da gestione “formale” del rischio → a gestione “proattiva e sanitaria”

Nel contesto militare significa:

  • controlli più stringenti su strutture e mezzi
  • maggiore tutela del personale (anche per esposizioni minime)
  • obbligo di interventi preventivi, non solo reattivi

 

INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

 

Quando si guarda al D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 dentro il contesto militare, il punto davvero delicato non è tanto “cosa cambia tecnicamente”, ma come cambiano le responsabilità — penali e disciplinari — di chi ha funzioni di comando e gestione.


Il nodo centrale: chi è il “datore di lavoro” nelle Forze Armate

Nel mondo militare, il concetto di datore di lavoro non coincide con una figura civile classica, ma si distribuisce lungo la catena gerarchica. In concreto:

  • il comandante di reparto/ente assume spesso il ruolo di datore di lavoro;
  • i dirigenti tecnici e responsabili infrastrutturali agiscono come delegati;
  • ufficiali e sottufficiali possono avere responsabilità operative dirette.

Questo significa che il decreto non resta “astratto”, ma entra nella catena di comando, incidendo sulle responsabilità individuali.


Responsabilità penale: cosa cambia davvero

Con il D.Lgs. 213/2025 si abbassa drasticamente la soglia di tolleranza del rischio amianto. Questo ha un effetto diretto sul piano penale: condotte prima considerate borderline oggi diventano potenzialmente rilevanti.

Nel concreto, un comandante o responsabile può rispondere penalmente se:

  • non valuta adeguatamente il rischio amianto in strutture o mezzi;
  • omette controlli o monitoraggi obbligatori;
  • non adotta misure preventive (bonifica, confinamento, DPI);
  • espone anche indirettamente il personale.

Le fattispecie penali più rilevanti restano quelle già note del sistema italiano, in particolare:

  • lesioni personali colpose
  • omicidio colposo
    quando collegati a malattie da amianto (come il mesotelioma)

Ma il punto chiave è questo:
con i nuovi limiti più severi, diventa più facile dimostrare la colpa (negligenza, imprudenza o imperizia).

In ambito militare, dove molte strutture sono datate, il rischio concreto è che:

  • la mancata bonifica di una caserma
  • o la gestione superficiale di un arsenale
    possano essere interpretate come violazione consapevole di obblighi normativi.

Il problema della prova (e perché il decreto pesa di più)

Storicamente, nei processi per amianto la difficoltà era dimostrare:

  • il livello di esposizione
  • il nesso causale

Il decreto introduce:

  • limiti più bassi
  • controlli più rigorosi
  • registri sanitari più precisi

Questo rafforza enormemente la tracciabilità dell’esposizione.

Tradotto:
in futuro sarà molto più difficile sostenere che “non era prevedibile” o “non era misurabile”.


Responsabilità disciplinare: il riflesso interno

Accanto al profilo penale, c’è quello disciplinare, che nel contesto militare è spesso ancora più immediato.

Un  responsabile può incorrere in sanzioni disciplinari quando:

  • non applica le direttive di sicurezza;
  • non aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • non segnala situazioni di rischio note;
  • tollera prassi operative non sicure.

Anche senza evento dannoso, la semplice inosservanza delle nuove regole può essere sufficiente.


Il rischio specifico per i responsabili

Il decreto accentua una dinamica già presente:
la responsabilità non è più solo “tecnica”, ma diventa gestionale e decisionale.

Un comandante non può più difendersi dicendo:

  • “non sono un tecnico”
  • “non sapevo”

Perché oggi è richiesto:

  • attivarsi
  • chiedere verifiche
  • documentare le decisioni

In pratica, il rischio è quello della cosiddetta “colpa da organizzazione”:
non aver strutturato un sistema adeguato di prevenzione.


 

In sintesi

Il decreto non introduce nuovi reati, ma:

  • abbassa la soglia di rilevanza penale
  • rafforza gli strumenti di prova contro l’Amministrazione
  • aumenta il rischio disciplinare anche senza eventi dannosi

E soprattutto impone una cosa molto chiara:

la gestione dell’amianto non può più essere passiva o rinviata, ma deve essere dimostrabilmente attiva, documentata e preventiva.