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La Bandiera Italiana, regole e rispetto

Il Tricolore rappresenta la memoria di chi ha costruito il Paese, l’identità di una comunità unita nelle differenze e la speranza affidata alle generazioni future.


            

Norme e regole sull’uso della Bandiera Italiana

La bandiera italiana è uno dei simboli ufficiali della Repubblica ed è tutelata dalla Costituzione e da specifiche leggi dello Stato. Le principali norme che disciplinano forma, esposizione e utilizzo del Tricolore sono:

* Articolo 12 della Costituzione
* Legge 5 febbraio 1998 n. 22
* D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121
* Circolari del Cerimoniale di Stato

 

La Bandiera nella Costituzione Italiana

L’Articolo 12 della Costituzione stabilisce:

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”

Da questo articolo derivano le caratteristiche fondamentali del Tricolore:

  • tre colori;
  • bande verticali;
  • bande della stessa dimensione.

Colori ufficiali della bandiera

I colori ufficiali sono stati definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo il Cerimoniale di Stato i colori tessili ufficiali sono:

* Verde: Pantone 17-6153;
* Bianco: Pantone 11-0601;
* Rosso: Pantone 18-1662;

Dimensioni

La legge ne regolamenta anche le dimensioni: ferme restando le proporzioni di 2:3, che devono essere sempre rispettate, le bandiere tricolori esposte internamente agli edifici devono essere grandi 100×150 cm, con l'asta lunga 250 cm, mentre quelle che sventolano all'esterno devono essere di 2×3 m oppure di 3×4,5 m, con l'asta alta 4 o 8 m a seconda se sia installata, rispettivamente, su un balcone oppure a terra.

In caso di presenza di bandiere di altri Stati, come in occasione di visite ufficiali di personalità straniere, gli stendardi esteri non devono essere più grandi del tricolore e devono essere dello stesso materiale

Regole di esposizione.

La Legge n. 22/1998 stabilisce l’obbligo di esposizione della bandiera italiana e di quella europea in numerosi edifici pubblici. 

La bandiera deve essere esposta:

* presso gli organi costituzionali dello Stato;
* nei Ministeri;
* nei consigli regionali, provinciali e comunali;
* negli uffici giudiziari;
* nelle scuole e università statali;
* nei seggi elettorali;
* nelle sedi diplomatiche italiane all’estero.

Il D.P.R. 121/2000 definisce le modalità corrette di esposizione della bandiera.

Se la bandiera è esposta orizzontalmente la parte di colore verde va disposta vicino all'asta, con quella bianca in posizione centrale e quella rossa all'esterno, mentre se il vessillo è esposto verticalmente la sezione verde va collocata superiormente.

Principali regole

Il Tricolore è spesso accompagnato dalla bandiera dell'Unione europea e dai vessilli degli enti locali. Nel caso di due bandiere esposte, il vessillo nazionale va posto a destra (sinistra per chi guarda, ossia la posizione d'onore), mentre se le bandiere sono in numero dispari, il tricolore deve essere issato al centro. Quest'ultima disposizione viene meno nel caso in cui venga esposta la bandiera di un altro Paese appartenente all'Unione europea: in questa circostanza la bandiera italiana cede il posto centrale alla bandiera dell'UE.
Di norma, su ciascun pennone non può essere applicato più di un vessillo. Fa eccezione lo stendardo presidenziale, che viene issato sul Torrino del Quirinale, sotto al tricolore, quando la terza asta risulta occupata dal vessillo di un Paese ospite. Se i pennoni disponibili sono tre ma le bandiere da esporre sono solo due, deve essere lasciato libero il pennone centrale e rispettato l'ordine di importanza dei vessilli.

 Le bandiere esposte sugli edifici pubblici devono apparire, dall'esterno, nei seguenti ordini

            

Esposizione notturna

La normativa stabilisce che:

* normalmente la bandiera viene issata all’alba;
* viene ammainata al tramonto;
* di notte può restare esposta solo se adeguatamente illuminata.

Negli uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto presidenziale nº 121 del 7 aprile 2000 («Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici»), che riprende la legge nº 22 del 5 febbraio 1998 («Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea»), negli edifici pubblici la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione europea e il ritratto del Presidente della Repubblica Italiana devono essere esposte negli uffici delle seguenti cariche istituzionali:

  •  membri del Consiglio dei ministri e dei sottosegretari di Stato;
  • dirigenti titolari delle direzioni generali o Servizio postale equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti a uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
  • titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
  • titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
  • dirigenti degli uffici giudiziari;
  • capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.

Ordine di alzabandiera

* la bandiera italiana si alza per prima;
* si ammaina per ultima.

Stato della bandiera

I vessilli tricolori esposti devono essere sempre in ottimo stato, interamente distesi e non devono mai toccare acqua o terra. In nessun caso, sul drappo, si possono scrivere o stampare figure e scritte. Inoltre, la bandiera italiana non può essere mai utilizzata come semplice drappeggio o come tessuto di uso comune (es. per ricoprire tavoli o come tendaggio).
In caso di lutto pubblico il vessillo può essere alzato a mezz'asta e sul drappo si possono apporre due strisce di velluto nero; queste ultime sono invece obbligatorie quando il tricolore partecipa a cerimonie funebri.

Nelle cerimonie pubbliche il tricolore deve sfilare sempre per primo.

Quindi la bandiera deve:

* essere integra;
* pulita;
* non scolorita;
* correttamente dispiegata.

Non possono essere applicati:

* scritte;
* simboli;
* lettere;
* figure decorative.

Divieti e rispetto del Tricolore

La bandiera:

* non è un elemento decorativo generico;
* non deve essere usata impropriamente;
* non può essere deturpata o modificata.

Sugli edifici pubblici:

* non possono essere esposti simboli privati o politici insieme alla bandiera istituzionale.

Bandiera nelle scuole

Le scuole statali hanno l’obbligo di esporre:

* la bandiera italiana;
* la bandiera dell’Unione Europea.

Questa disposizione ha anche una funzione educativa:

* promuovere il rispetto delle istituzioni;
* rafforzare il senso civico;
* valorizzare i simboli della Repubblica.

Significato simbolico

Il Tricolore rappresenta:

* unità nazionale;
* libertà;
* democrazia;
* identità repubblicana.

Dal 1948 è uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

Tutela giuridica

L'articolo 292 del codice penale italiano considera il reato di "Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato" e tutela la bandiera italiana prevedendo il reato di vilipendio della stessa, o di altri vessilli riportanti i colori nazionali, così disponendo:


«Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1 000 a euro 5 000. La pena è aumentata da euro 5 000 a euro 10 000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.»